LA CONVENZIONE DELL’ONU CONTRO IL GENOCIDIO E LA RICEZIONE ITALIANA
Doveva essere un passaggio di civiltà
La Convenzione dell’ONU contro il genocidio e la ricezione italiana
È genocidio ogni atto volto a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale
Legge 11 marzo 1952, n. 153 – Adesione dell’Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (in Gazz. Uff., 27 marzo, n. 74)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:
promulga la seguente legge:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.
Articolo 2
La Convenzione suddetta, avrà piena ed intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata secondo quanto è prescritto dall’Articolo 5 della Convenzione stessa.
Articolo 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio
New York, 9 dicembre 1948
Le Alte Parti contraenti
considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:
Articolo I:
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Articolo II:
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare
la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo III:
Saranno puniti i seguenti atti:
(a) il genocidio;
(b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
(c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
(d) il tentativo di genocidio;
(e) la complicità à nel genocidio.
Articolo IV:
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Articolo V:
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi
necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.
Articolo VI:
Le persone accusate di genocidio o di uno deal altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Articolo VII:
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini
dell’estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare 1’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Articolo VIII:
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
Articolo IX:
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.
Articolo X:
La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Articolo XI:
La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Dal l gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo XII:
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.
Articolo XIII:
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Articolo XIV:
La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo XV:
Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.
Articolo XVI:
Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.
L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Articolo XVII:
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Articolo XVIII:
L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
Articolo XIX:
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
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Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 272). –
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
(Atti diretti a commettere genocidio).
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.
Articolo 2
(Deportazione a fine di genocidio).
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Articolo 3
(Circostanza aggravante).
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell’ergastolo.
Articolo 4
(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).
Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Articolo 5
(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).
Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.
Articolo 6
(Imposizione di marchi o segni distintivi).
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l’appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
Articolo 7
(Accordo per commettere genocidio).
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell’Articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell’accordo, con la reclusione da uno a sei anni.
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell’Articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell’accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.
Per i promotori la pena è aumentata.
Articolo 8
(Pubblica istigazione e apologia).
Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.
Articolo 9
(Competenza per materia).
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d’assise.